I figli contesi fra Stati diversi
Mia figlia aspetta un bambino da un ragazzo marocchino. Lo ha conosciuto a Parigi. Entrambi lavorano all’Università in un progetto di ricerca internazionale sulle nanotecnologie.
Immagino che lei sia molto contenta.
Si, ma sono preoccupata.
Le mamme sono sempre preoccupate!
Una ragazza italiana con un compagno marocchino, in Francia, con un bambino piccolo… Se dovessero litigare che cosa succederebbe? Con tutte le brutte storie di cui si legge!
Mi sembra che abbiano dimostrato di sapersela cavare da soli molto bene nella vita. Se si dovessero separare, come tutti, dovranno evitare di litigare sul bambino, sforzandosi di essere ancora genitori nonostante la loro separazione.
Si ma quale giudice sarebbe competente a decidere? E se lui portasse il bambino in Marocco e non volesse più restituirlo? Non voglio neppure pensarci!
In effetti i casi di sottrazione internazionale di minori sono sempre molto dolorosi. Da qualche tempo però nel diritto internazionale di famiglia si è affermato un principio: non sono tollerati i colpi di mano. Lo afferma la Convenzione dell’Aja del 1980 sulla sottorazione internazionale dei minori, ratificata dall’Italia nel 1995. In base a questa Convenzione, se un genitore sottrae un bambino dallo Stato di residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore che esercita la potestà, i giudici del luogo in cui il bambino è stato illegittimamente condotto devono senza indugio ordinare il suo immediato ritorno nel luogo dove viveva stabilmente.
Bisogna fare una causa in uno Stato sconosciuto? Che prospettiva inquietante!
La Convenzione sulla sottrazione dei minori crea una efficiente rete di assistenza internazionale per aiutare i genitori i cui figli sono stati illegittimamente sottratti a rintracciarli e ad ottenere, dai giudici dello Stato in cui sono stati condotti, l’ordine di rimpatrio. Se un genitore progetta un colpo di mano per portare via un bambino dal luogo in cui ha sempre vissuto e condurlo nel proprio Stato di origine – contando nella benevolenza dei giudici del proprio Paese – deve sapere che lo attende probabilmente un ordine di ricondurre immediatamente il bambino nel luogo di residenza abituale.
Ma allora perché si leggono spesso casi di cronaca drammatici in cui un genitore non riesce a riavere, e neppure a rivedere, un bambino che gli è stato portato via?
Sono prevalentemente casi che riguardano bambini portati in Stati che non hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 1980. Per la sua tranquillità, le segnalo che il Marocco ha aderito alla Convenzione nel 2010.
Quale è il giudice che decide sull’affidamento di un bambino figlio di genitori che hanno cittadinanze diverse?
Su questo punto la risposta è un po’ più difficile. La regola generale prevista dal diritto internazionale afferma che le decisioni che riguardano un minore e il suo affidamento devono essere prese dal giudice dello Stato in cui il bambino abitualmente risiede.
Quindi, se ci fossero dei problemi, sarà il giudice francese ad occuparsi di mio nipote?
Si. Nei rapporti fra gli Stati comunitari il regolamento europeo n. 2201 del 2004 afferma che il giudice che deve decidere sulle questioni relative all’affidamento di un minore è, almeno in generale, quello del luogo ove il minore vive. Anche al di fuori dell'Unione Europea, fra gli Stati che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1996 dedicata proprio a questi problemi, viene seguito la regola della residenza abituale del minore.